Finanziamento ai partiti: la proposta dei repubblicani alle Camere Disegno di legge d’iniziativa di Francesco Nucara: norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali, presentato il 16 febbraio 2012. Riproduciamo l’art. 12. Il disegno era già stato presentato da Del Pennino. 1. E’ istituita la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici, di seguito denominata "Commissione" , per il giudizio di conformità e la registrazione degli statuti e per il controllo dei bilanci dei partiti. 2. La Commissione ha sede in Roma ed opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. E’ organo collegiale costituito da sette membri, scelti tra personalità non iscritte a partiti politici, dotate di specifica e comprovata competenza ed esperienza, in materie giuridiche o economiche, e di indiscussa moralità ed indipendenza, designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Corte di Cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio nazionale forense e dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. I membri nominati dai presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione; i membri nominati dai presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni nei rispettivi albi. 3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché i componenti delle rispettive giunte, nonché coloro che abbiano ricoperto o siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti. 4. La Commissione dura in carica sette anni. I componenti non sono confermabili e non sono eleggibili al Parlamento nazionale o europeo, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono essere nominati componenti delle rispettive giunte o organi di governo fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico. 5. La Commissione elegge al suo interno un presidente. La posizione dei componenti la Commissione è parificata a quella dei membri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia per quanto riguarda il trattamento economico, sia per quanto riguarda le incompatibilità. 6. La Commissione adotta un regolamento concernente la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento economico e giuridico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché la disciplina della gestione delle spese, nei limiti previsti dalla presente legge. 7. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto con capitolo unico nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale contiene comunque le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. Il personale della Commissione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 11, commi da 1 a 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Detto personale non può iscriversi a un partito politico. 9. La Commissione presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno successivo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli delle regioni a statuto ordinario un rapporto sulla propria attività, formulando tutte le osservazioni e le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie. |